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Statuto

Art. 1) E' costituita una associazione denominata "Gruppo Italiano di Biomembrane e di Bioenergetica"
Art. 2) Il gruppo ha sede in Bologna via Irnerio n. 48, presso il Dipartimento di Biochimica dell'Università.
Art. 3) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.
Art. 4) L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di stimolare il progresso degli studi delle biomembrane nell'ambito della bioenergetica in Italia, da realizzare tramite la promozione di scambi, di informazioni e di collaborazione scientifica ed il coordinamento di contratti con gruppi affini in Italia e all'estero.
E' di competenza della associazione lo studio della biochimica, biofisica, ultrastruttura e funzione degli organuli transduttori e di energia.
Art. 5) Le entrate del gruppo sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attività sociale.
L'esercizio finanziario si chiude il 30 aprile di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo.
Art. 6) Il gruppo è amministrato da un Comitato Direttivo composto di otto membri eletti a scrutinio segreto dalla assemblea dei soci per la durata di due anni.
Per l'elezione del direttivo ogni socio ha la facoltà di votare per un massimo di cinque nominativi; risultano eletti gli otto membri che raggiungeranno il massimo numero di voti salvo ballottaggio in caso di parità.
Per l'elezione del Comitato Direttivo non può essere espresso più di un voto per delega.
I componenti eletti non potranno restare in carica per più di due esercizi consecutivi.
Art. 7) In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Comitato, il Comitato stesso alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei votanti non eletti.
Art. 8) Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
Art. 9) Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno.
Art. 10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 11) Il COmitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da uno dei suoi membri eletto dai presenti.
Art. 12) Nelle riunioni del Comitato verrà redatto a cura del suo Segretario il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13) Il Comitato cura la gestione ordinaria e straordinaria del gruppo e ne promuove le attività oggetto degli scopi istituzionali.
Art. 14) Il Presidente od in sua assenza il Vice Presidente rappresenta la associazione nei confronti di terzi, cura la esecuzione dei deliberati del Comitato e dell'assemblea dei soci.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 15) I soci sono convocati in assemblea dal Comitato almeno una volta all'anno mediante lettera semplice diretta a ciascun socio.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata dal almeno un decimo dei soci e in numero comunque non inferiore a dieci.
L'assemblea può essere convocata anche al digrave; fuori delle sede sociale.
Art. 16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali del gruppo, sulla nomina dei componenti del Comitato direttivo, sulla ammissione dei nuovi soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quant'altro a lei è demandato per legge o per statuto.
Art. 17) Almeno una volta all'anno sarà convocata una assemblea per tenere un consuntivo delle attività scientifiche svolte dai soci durante l'anno ed un riepilogo delle nuove acquisizioni della bioenergetica e delle biomembrane in campo internazionale.
In tali assemblee verrà anche stabilito il programma di azione per l'anno successivo.
Art. 18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. E' ammessa una sola delega.
Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente della assemblea verificare il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 20) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano secondo le norme dell'art. 21 C.C.
Le delibere dell'assemblea debbono essere approvate dalla metà più uno dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per sciogliere il Gruppo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Gruppo.
Art. 21) E' costituito un Collegio di probiviri composto di tre membri che devono essere soci. Ad essi è demandata la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra i soci o fra i soci e la associazione in ordine alla applicazione delle norme statutarie e alla attività della associazione.
Art. 22) Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
F.to: Bruno Andrea Melandri - Nazzareno Capitanio - Sabina Passamonti - Mattiazzi Marina - Romana Fato - Annalisa Biondi - Michela Rugolo - Gianluca Sgarbi - Alessandra Baracca - Maria Luisa Genova - Cristina Bianchi - Milena Merlo Pich - Anna Maria Porcelli - Claudia Zanna - Anna Maria Ghelli - Giovanni Veturoli - Francia Francesco - Gherardo Galli Notaio.
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